Porto di Augusta - Augusta's port news
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LE AUTORITA' PORTUALI

La legge 28.1.1994 n.84, di riordino della legislazione in materia portuale ha previsto l'istituzione delle Autorit� portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste, Venezia. Nei porti di Piombino e Gioia Tauro l'Autorit� � stata istituita con successivo D.P.R rispettivamente del 20.3.1996 (G.U.n.84/969) e D.P.R. 16.7.1998 (G.U. del 3.8.1998 n. 179), cos� come quella del porto di Augusta con D.P.R. del 12/aprile/2001.
Detta legge detta inoltre nuove norme nelle seguenti materie:
a) la classificazione dei porti, con connessa nuova normativa in materia di piani regolatori portuali e di realizzazione di nuove opere;
b) le prestazioni dei lavoratori portuali (operazioni portuali), superando il regime della riserva di cui all'art. 110 del codice della navigazione;
c) lo svolgimento delle operazioni portuali e delle concessioni di aree portuali e banchine. Le Autorit� portuali sono enti aventi personalit� giuridica pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione, Dipartimento della Navigazione marittima ed interna , Unit� di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo (DEM1).

Organi di detti enti sono :
il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale e il Collegio dei revisori;
solo il Presidente e il Collegio dei revisori sono di nomina governativa. Il Presidente dell'Autorit� portuale �, infatti, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con la Regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla Provincia , dai Comuni e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Le delibere delle Autorit� portuali relative al bilancio di previsione, alle eventuali note di variazione, al conto consuntivo, alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico operativa sono soggette ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione. L'Autorit� � dotata di autonomia di bilancio e finanziaria. Nei limiti previsti dalla citata legge la sua gestione patrimoniale e finanziaria � disciplinata da un regolamento di contabilit� approvato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro.. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorit� portuale � soggetto al controllo della Corte dei Conti.
La legge 20.3.1975 n.70 e il decreto legislativo 3.2.1993 n.29 per espressa previsione normativa non si applicano ai nuovi organismi portuali. Tale eccezione comporta sia la loro esclusione dagli enti "parastatali" e sia l'inapplicabilit� delle norme in materia di privatizzazione del pubblico impiego.
I compiti delle Autorit� portuali sono definiti dall'art. 6 della legge n.84/94 in:

  • indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle attivit� economiche che gravitano intorno al porto;
  • affidamento e controllo delle attivit� dirette alla fornitura agli utenti portuali di servizi di interesse generale;
  • manutenzione delle parti comuni.
    Rimane ugualmente sancito il divieto per le stesse di esercitare la gestione delle operazioni portuali e di ogni altra attivit� strettamente connessa.
    Espressione dell'esercizio di pubbliche potest� sono: l'amministrazione del demanio marittimo rientrante nella propria circoscrizione; i poteri di regolamentazione e di ordinanza delle attivit� commerciali ed industriali esercitate nei porti anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti; il potere di utilizzare la procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639 per la riscossione coattiva dei canoni demaniali; il rilascio dell'autorizzazione ad esercire impresa portuale.
    Ripercorrendo di nuovo l'art. 6 della legge n. 84/94 si nota che accanto alle suddette attribuzioni si riscontrano anche quelle di promozione e di programmazione delle attivit� economiche che gravitano intorno al porto. Ci� testimonia l'interesse del legislatore a che delle strutture pubbliche raggiungano risultati economicamente positivi Tra le attivit� spettanti alle Autorit� portuali quelle di maggior rilievo per l'utenza sono: il rilascio delle autorizzazioni ad esercire le operazioni portuali (art. 16) e il rilascio delle concessioni di aree e banchine alle imprese portuali - i cosiddetti terminalisti - (art. 18). La legge ha, infatti, posto fine al monopolio delle compagnie portuali nell'esercizio delle operazioni portuali sancendo l'abrogazione degli articoli 110, ultimo comma e 111 ultimo comma del codice della navigazione.
    Con D.M. 14.11.1994 sono stati identificati i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso, cio� da affidare ad imprese private dietro il pagamento di un corrispettivo in:

    1. servizi di illuminazione;
    2. servizi di pulizia e raccolta rifiuti;
    3. servizio idrico;
    4. servizi di manutenzione e riparazione;
    5. stazioni marittime e passeggeri;
    6. servizi informatici e telematici;
    7. servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto;
    8. il servizio ferroviario come da D.M. 4.4.1996.

    Le entrate delle Autorit� sono costituite :
    1. dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale (art.18) e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali;
    2. dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16;
    3. dai proventi derivanti dalle cessioni di impianti ai concessionari sopra definiti come terminalisti;
    4. dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate;
    5. dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri organismi pubblici;
    6. da entrate diverse.

    Con decretazioni d'urgenza sono state introdotte alcune modifiche all'originario impianto normativo convertiti dalla legge 23.12.1996 n.647 e dalla legge 27.2.1998 n. 30. Alcune di tali modifiche hanno inteso ampliare le attribuzioni e l'autonomia delle Autorit� portuali tra i quali poteri di regolamentazione in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attivit� svolgentesi nel porto ed ai servizi di pilotaggio rimorchio, ormeggio e battellaggio (di intesa con le Autorit� marittime).
    Tra le modifiche � stato inserita anche una integrazione alla disposizione originariamente contenuta nell'art.17 della legge n. 84/94 in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo. In base ai commi 1 e 2 della nuova formulazione di tale articolo, si provvede alla creazione di un pool di manodopera che possa consentire alle imprese portuali di fare fronte alle variazioni imprevedibili di domanda, alternativamente tramite un consorzio volontario fra le imprese portuali oppure con la promozione di un'agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di lavoro.





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